1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) standard: una specifica tecnica, ottenuta per consenso delle parti interessate al fine di facilitarne un'adozione diffusa, che specifica le modalità di comportamento al fine di produrre un risultato atteso e abilita l'interoperabilità;
b) open standard: uno standard prodotto secondo un processo aperto e collaborativo, liberamente accessibile e implementabile, indipendentemente dalle tecnologie scelte o dal modello di sviluppo usato;
c) interoperabilità: la capacità di comunicare, di eseguire funzioni o di trasferire dati tra entità funzionali in modo da consentire all'utente libertà di scelta sulle realizzazioni tecniche anche qualora