Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si definiscono:

          a) standard: una specifica tecnica, ottenuta per consenso delle parti interessate al fine di facilitarne un'adozione diffusa, che specifica le modalità di comportamento al fine di produrre un risultato atteso e abilita l'interoperabilità;

          b) open standard: uno standard prodotto secondo un processo aperto e collaborativo, liberamente accessibile e implementabile, indipendentemente dalle tecnologie scelte o dal modello di sviluppo usato;

          c) interoperabilità: la capacità di comunicare, di eseguire funzioni o di trasferire dati tra entità funzionali in modo da consentire all'utente libertà di scelta sulle realizzazioni tecniche anche qualora

 

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l'utente non sia a conoscenza o abbia una conoscenza minima della specificità di tali unità funzionali.